delibere societarie di conversione
in Euro del capitale sociale, non sono soggette a registrazione
ris. 20.05.2002, n. 149/E
L’art. 17, c. 6 bis, D.Lgs. 213/1998, a disposto che "le deliberazioni adottate
all’esclusivo fine della conversione in Euro del capitale sociale, sono esenti
dalle imposte di registro e di bollo", giusta il principio di neutralità ex
art. 2, c. 1, lettera b) L. 17.12.1997, n. 433.
L’art. 9, L. 383/2001, ha, poi, stabilito che " tutte
le società di capitali, e non soltanto le S.p.a., potranno provvedere alla
conversione in euro del capitale sociale tramite delibera dell’organo amministrativo,
senza necessità di una assemblea straordinaria dei soci; le società di persone
provvedono alla conversione in euro delle quote con una semplice delibera dei
soci".
La c.m. 10.06.1986, n. 37, con riguardo all’art. 4, tariffa,
parte prima, D.P.R. 131/1986 (che prevede l’obbligo della registrazione in
termine fisso, con pagamento della imposta in misura fissa), ha precisato
che "nell’ambito degli atti propri sono individuati in modo esaustivo
quelli che per natura e contenuto economico sono rilevanti ai fini dell’imposta
di registro".
Ne consegue che la previsione di esenzione, stabilita
espressamente per le delibere di conversione in argomento, esclude che tali
atti possano avere i requisiti di natura e di contenuto così come specificati
nella circolare medesima.
Ne consegue, infine, che le predette delibere devono
configurarsi come atti societari diversi, riconducibili, in quanto tali,
nell’ambito dell’art. 9, tabella, D.P.R. 131/1986, ove non è previsto alcun
obbligo di registrazione.
Per quanto sopra, le delibere adottate all’esclusivo fine
della conversione in euro del capitale sociale, nella forma di semplici atti
scritti, e per le quali, considerata l’obbligatorietà della conversione, non è
richiesta la data certa, non sono da assoggettare a registrazione.