delibere societarie di conversione in Euro del capitale sociale, non sono soggette a registrazione


 

ris. 20.05.2002, n. 149/E

 

L’art. 17, c. 6 bis,  D.Lgs. 213/1998, a disposto che "le deliberazioni adottate all’esclusivo fine della conversione in Euro del capitale sociale, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo", giusta il principio di neutralità ex art. 2, c. 1, lettera b) L. 17.12.1997, n. 433.

 

L’art. 9, L. 383/2001, ha, poi, stabilito che " tutte le società di capitali, e non soltanto le S.p.a., potranno provvedere alla conversione in euro del capitale sociale tramite delibera dell’organo amministrativo, senza necessità di una assemblea straordinaria dei soci; le società di persone provvedono alla conversione in euro delle quote con una semplice delibera dei soci".

 

La c.m. 10.06.1986, n. 37, con riguardo all’art. 4, tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986 (che prevede l’obbligo della registrazione in termine fisso, con pagamento della imposta in misura fissa), ha precisato che "nell’ambito degli atti propri sono individuati in modo esaustivo quelli che per natura e contenuto economico sono rilevanti ai fini dell’imposta di registro".

 

Ne consegue che la previsione di esenzione, stabilita espressamente per le delibere di conversione in argomento, esclude che tali atti possano avere i requisiti di natura e di contenuto così come specificati nella circolare medesima.

 

Ne consegue, infine, che le predette delibere devono configurarsi come atti societari diversi, riconducibili, in quanto tali, nell’ambito dell’art. 9, tabella, D.P.R. 131/1986, ove non è previsto alcun obbligo di registrazione.

 

Per quanto sopra, le delibere adottate all’esclusivo fine della conversione in euro del capitale sociale, nella forma di semplici atti scritti, e per le quali, considerata l’obbligatorietà della conversione, non è richiesta la data certa, non sono da assoggettare a registrazione.